Ai sensi del Codice per i beni e le attività culturali (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), per paesaggio si intende
il territorio espressivo di identità (art. 131): alla base della tutela paesaggistica sta la ricognizione dei valori culturali
codificati nel territorio. La lettura di tale complessa stratificazione, costituita dalla sovrapposizione di strutture naturali
e antropiche, porta alla delimitazione di una zona considerata “di notevole interesse pubblico” perché presenta degli aspetti
e caratteri che costituiscono “rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale”.
Tali caratteri non sono riferibili solamente alle “bellezze panoramiche considerate come quadri” (terminologia della precedente
legge 22 giugno 1939, n. 1089), ma all'articolazione del territorio nel suo complesso: morfologia geologica, tipi di vegetazione
naturale e colture, impronte dell'attività agricola storica sul territorio (per esempio la tipologia di divisione degli
appezzamenti agricoli, la sistemazione verticale dei terreni e le tipologie di divisione delle proprietà, strutture tradizionali
di captazione e conduttura del sistema idrico, l'edilizia tradizionale con i suoi volumi, materiali e colori, la tipologia
delle superfici di calpestio ecc.) oppure i segni dell'urbanizzazione storica (quali per esempio i centri storici con le
mura, le ville in campagna con i parchi).
Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è lo strumento che la legge pone alla tutela del paesaggio.
Fonte testo: Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto
http://www.veneto.beniculturali.it/
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