Cave attive
Definizione di cava (art.2, Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443):
"Appartiene alla [...] categoria delle cave la coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria (2). (1)
Vedi, ora, l. 11 gennaio 1957, n. 6. (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 7 novembre 1941, n. 1360.
"Regesto delle attività di coltivazione di cava in essere, ai sensi della LR 44/1982, ricadenti nel territorio regionale"
(dal metadato regionale).
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